Scuole paritarie e diritto all’istruzione per bambini e ragazzi con disabilità. Le cose da sapere
Gli istituti paritari non possono chiedere alle famiglie di farsi carico del costo dell’insegnante di sostegno. Lo ribadisce il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA
In queste settimane decine di migliaia di studenti, che con quest’anno scolastico concluderanno la quinta elementare o la terza media, e le loro famiglie sono alle prese con un’importante fase di passaggio. Entro il 10 febbraio, infatti, dovranno scegliere l’istituto in cui frequentare il prossimo ciclo scolastico.
Per questo motivo il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA ritiene importante ricordare alle famiglie di bambini e ragazzi con disabilità che l’articolo 34 della Costituzione e l’articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità -ratificata dallo Stato italiano con legge n° 18 del 2009- riconoscono il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica di tutti gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse con disabilità.
Garantire questi diritti ed evitare qualsiasi forma di discriminazione è compito di tutte le scuole. “La normativa scolastica in materia di inclusione è infatti di generale applicazione, senza alcuna distinzione tra le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, tenute, quindi, a garantire i medesimi standard qualitativi delle scuole pubbliche” si legge in un parere redatto dal Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi, che si concentra proprio sulle scuole paritarie.
Il documento ricorda che questi istituti scolastici sono infatti tenuti ad accogliere le iscrizioni degli alunni e delle alunne con disabilità, oltre che garantire tutti gli strumenti previsti dalla legge per permettere la loro piena inclusione senza alcun onere ulteriore a carico dei loro familiari.
Le legali del Centro Antidiscriminazione precisano inoltre che un’eventuale richiesta da parte di una scuola paritaria alla famiglia di farsi carico (totalmente o anche solo in parte) del costo dell’insegnante di sostegno non solo è illegittima, ma anche discriminatoria.
In questo caso si sarebbe in presenza di una discriminazione diretta ai sensi della legge 67 del 2006 che, all’articolo 2 afferma: “Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in una situazione analoga”.
Il parere del Centro Antidiscriminazione precisa, inoltre, che “la mancata assegnazione di insegnante di sostegno così come subordinare l’iscrizione alla stipula di un accordo a parziale o totale copertura del costo dell’insegnante di sostegno è illegittima nonché discriminatoria”. In base a quanto previsto dalla normativa, infatti, le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e di conseguenza sono tenute ad accogliere chiunque richieda di iscriversi “accettandone il progetto educativo, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità”.
Le legali del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA restano a disposizione delle famiglie di alunni e studenti con disabilità per ulteriori chiarimenti.