Negata la cittadinanza per mancanza di reddito: per il Consiglio di Stato è discriminazione
Il caso di una donna con disabilità di origine straniera: i giudici riconoscono che applicare rigidamente i requisiti reddituali esclude chi non può lavorare per ragioni di salute
La disabilità non può essere un ostacolo all’ottenimento della cittadinanza italiana. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato accogliendo il ricorso presentato da una donna di origine straniera assistita dal Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità.
Nel luglio 2015 Maria (nome di fantasia) aveva presentato domanda di cittadinanza. Nel maggio 2020 il ministero dell’Interno l’ha respinta: i redditi della donna, infatti, non avevano raggiunto la soglia minima, fissata dal Viminale, a 8.263,31 euro all’anno per un singolo richiedente.
A prima vista, un criterio apparentemente neutro. Ma nel caso di Maria, quella soglia si è trasformata in una discriminazione: la donna, infatti, ha un’invalidità del 75% e non è più in grado di svolgere il suo lavoro di colf. Nonostante sia iscritta alle liste del collocamento mirato, la sua età e la sua condizione non le hanno permesso di trovare una nuova occupazione. A oggi, la sua sola fonte di sostentamento è l’assegno d’invalidità che, è importante ricordarlo, non costituisce reddito.
Con il supporto delle legali del Centro Antidiscriminazione di LEDHA, Maria ha presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica su cui il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole.
In particolare i giudici amministrativi hanno evidenziato come la “rigida applicazione dei parametri (relativi al reddito di chi presenta richiesta di cittadinanza, ndr) comporterebbe l’esclusione dall’accesso alla cittadinanza dei titolari di solo assegno di invalidità che, in quanto tali, sono caratterizzati da riduzione della capacità lavorativa”.
In altre parole: la scelta del ministero dell’Interno di applicare in modo rigido i requisiti reddituali a chi non può lavorare per ragioni di salute equivale a escludere a priori le persone con disabilità dall'accesso alla cittadinanza. Siamo quindi di fronte a una discriminazione che viola la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia e quindi parte integrante del nostro ordinamento giuridico italiano. La Convenzione afferma il diritto per tutte le persone con disabilità ad acquisire e cambiare cittadinanza su base di uguaglianza con gli altri.
Il parere evidenzia poi un elemento paradossale. Maria, pur non essendo cittadina italiana, riceve già un assegno di invalidità a carico dello Stato; concederle la cittadinanza, dunque, non comporterebbe alcun nuovo onere per le casse pubbliche, semmai le attribuirebbe anche obblighi fiscali e di solidarietà sociale.
"Siamo di fronte a un pronunciamento importante perché riconosce come discriminatoria una prassi adottata dal ministero dell'Interno. Individuare una soglia di reddito superiore all'assegno di invalidità come criterio per poter accedere alla cittadinanza significa, di fatto, escludere tutte le persone straniere che si trovano in quella condizione e che non hanno altre fonti di reddito -commenta il Centro Antidiscriminazione di LEDHA-. In altri termini, nessuna persona con disabilità che percepisca esclusivamente l'assegno di invalidità può soddisfare il requisito reddituale indicato dal ministero: il che equivale a dire che nessuna di queste persone possa nemmeno aspirare a diventare cittadina italiana, a causa di un criterio che si configura come strutturalmente discriminatorio".
LEDHA si augura che questo pronunciamento possa rappresentare un precedente per garantire ad altre persone con disabilità di origine straniera la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana senza subire discriminazioni sulla base della propria condizione. “Il nostro auspicio è che il ministero dell'Interno tenga conto di quanto riconosciuto dai giudici del consiglio di Stato”, commenta Alessandro Manfredi, presidente di LEDHA.


