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Persone con disabilità

A cura di Ledha

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11/02/2021

Carnate, il TAR afferma l'illegittimità del regolamento sull'ISEE

Accolto il ricorso presentato da un familiare di persona con disabilità in materia di compartecipazione alla spesa. Fumagalli (LEDHA Monza e Brianza): il Comune avrebbe dovuto ascoltarci

Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Lombardia ha accolto il ricorso presentato dai famigliari di una persona con disabilità contro il Comune di Carnate (Monza e Brianza) affermando l’illegittimità del “Regolamento Comunale in materia di servizi sociali e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi”. La famiglia, fa parte dell’Associazione Gruppo Familiari Corte Crivelli con sede nel Comune di Oreno.

Il regolamento in oggetto (n°23 del 30 luglio 2018) era stato approvato all’unanimità dalla Giunta del Comune di Carnate ed era entrato in vigore nel gennaio 2019.  Il regolamento richiedeva alle persone con disabilità la presentazione dell’ISEE ordinario dell’intero nucleo familiare (e non, invece, l’ISEE ristretto come previsto dalla normativa nazionale), oltre al deposito della certificazione comprovante che nessun componente del medesimo nucleo familiare sia proprietario di immobili oltre la casa di abitazione e che non vi sia disponibilità di patrimonio mobiliare oltre la soglia di tremila euro negli ultimi sei mesi. Fin dall’inizio LEDHA Monza e Brianza e l’associazione Gruppo Familiari Corte Crivelli, sua associata, avevano criticato duramente l’adozione di questo regolamento, stigmatizzando il fatto che le associazioni del territorio non fossero state consultate e chiedendo al Comune di Carnate di modificare il regolamento al fine di evitare il ricorso in giudizio.

Nel testo della sentenza, i giudici del TAR Lombardia hanno evidenziato come la decisione del Comune di Carnate di chiedere l’ISEE ordinario sia “in contrasto con l’art. del DPCM n° 159 del 2013, il quale prevede che, per i disabili maggiorenni, l’ISEE da considerare ai fini del calcolo della compartecipazione nei costi dei servizi erogati da strutture residenziali sia quello determinato prendendo in considerazione la sola posizione del disabile (nonché dei suoi eventuali coniuge e figli)”. Imporre a una persona con disabilità maggiorenne convivente con i genitori la presentazione dell’ISEE ordinario dell’intero nucleo famigliare è quindi illegittimo. Solo l’ISEE ristretto può essere richiesto.

“Siamo molto soddisfatti per l’esito di questa sentenza -commenta Giorgio Fumagalli, presidente di LEDHA Monza e Brianza-. Resta però un senso di amarezza per lo svolgimento complessivo della vicenda: se il Comune avesse dato ascolto fin dall’inizio alle richieste delle associazioni sarebbe stato possibile evitare il ricorso. Questo avrebbe evitato, a tutte le parti coinvolte, compresi i ricorrenti, un dispendioso lavoro in termini economici, umani ed emotivi. Inoltre, avevamo già fatto presente al sindaco di Carnate che l’avere redatto un regolamento comunale senza avere consultato, come prevede la legge, alcuna organizzazione rappresentativa delle persone con disabilità rendeva illegittimo il provvedimento”.

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