BARRIERE ARCHITETTONICHE
Con il termine barriere architettoniche si intendono tutti gli ostacoli (gradini, scale, paletti, marciapiedi, porte strette, etc.) che non permettono la completa mobilità alle persone temporaneamente o permanentemente in condizioni limitate di movimento.
La presenza di barriere impedisce a quanti hanno difficoltà motorie di uscire di casa, di andare a scuola, di recarsi al lavoro, di socializzare con altri.
Le barriere architettoniche costituiscono un ostacolo non solo per i disabili, ma per tutti coloro che per diversi motivi hanno difficoltà di deambulazione (anziani, gestanti, mamme con la carrozzina, bambini, cardiopatici, etc.).
Le barriere architettoniche si identificano non solo con gli ostacoli materiali e concreti che limitano la mobilità delle persone, ma anche con gli ostacoli costituiti dall'ubicazione dell'abitazione, della sede di lavoro (c.d. barriere di localizzazione che costringono a compiere a piedi lunghi percorsi), nonchè con gli ostacoli che rendono scarsamente (o del tutto) irriconoscibili l'ubicazione degli edifici di uso pubbico (c.d. barriere percettive).
PRINCIPI E CONSIDERAZIONI GENERALI
Chiunque costruisca un edificio (pubblico o privato) deve farlo, rispettando i criteri di progettazione stabiliti dal D.M. 14/6/1989 N. 236
In virtù della normativa emanata sino ad oggi, devono essere privi di barriere architettoniche:
Tutti gli edifici pubblici (scuole, ospedali, uffici comunali, biblioteche, metropolitane, stazioni, impianti sportivi, ecc.) progettati, costruiti, o ristrutturati dopo il 28/2/1986 (art. 32 Legge 41/1986)
Tutti gli edifici privati, progettati, costruiti o ristrutturati dopo l'11/8/1989 (Legge 13/1989)
EDIFICI PUBBLICI "VECCHI"
Gli edifici costruiti o ristrutturati prima del 28/2/1986 possono a tutt'oggi presentare delle barriere architettoniche che ne impediscono una adeguata accessibilità ed usufruibilità.
Cosa fare
Accertarsi che le Amministrazioni competenti abbiano predisposto dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche. (art. 32 comma 21 Legge 41/1986). Questi piani devono comprendere anche gli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità degli spazi urbani (art. 24 comma 9 Legge 104/92).
Per es. se una scuola di vecchia costruzione fosse inaccessibile occorre rivolgersi al Comune e chiedere se nel piano di eliminazione delle barriere adottato dall'ente locale siano previsti interventi in merito.
In attesa degli adeguamenti e degli interventi finalizzati a renderli accessibili ogni edificio deve essere dotato - a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio - di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati (art. 1 comma 5 DPR 503/1996).
Strumenti
Nel caso gli enti competenti non abbiano adottato i piani di eliminazione delle barriere e/o attivato un sistema di chiamata e la presenza di barriere architettoniche impedisca l'accesso o la fruibilità interna il cittadino può attivare un atto di diffida in cui viene descritta la situazione e le norme di legge violate e con il quale si chiede all'amministrazione competente di adottare tutte le misure necessarie al fine di eliminare le barriere architettoniche riscontrate.
Quando si vuole invece ottenere una serie di informazioni (ad es. se esiste un piano di eliminazione delle barriere architettoniche) dalla pubblica amministrazione, in base alla legge sulla trasparenza amministrativa (Legge 241/1990), si può inviare una lettera raccomandata di richiesta di accesso agli atti amministrativi.
EDIFICI PUBBLICI "NUOVI"
Tutti gli edifici costruiti o ristrutturati dopo il 28/2/1986 devono essere privi di barriere architettoniche e devono rispettare le prescrizioni tecniche stabilite dal D.M. 236/1989 (Art. 1 comma 6 DPR 503/1996).
Cosa fare
Se si scoprono delle barriere in questi edifici è possibile fare un esposto alla magistratura (Procura della Repubblica), scrivendo una lettera nella quale devono essere indicate con precisione l'edificio, le barriere riscontrate e possibilmente le leggi non rispettate.
Se si è a conoscenza di concessioni edilizie per progetti non conformi alla vigente normativa è possibile impugnare il provvedimento davanti al T.A.R.
EDIFICI PRIVATI "NUOVI"
Valgono le stesse considerazioni effettuate rispetto agli edifici pubblici di recente costruzione, con la differenza della data. In questo caso si deve tenere conto del 11/8/1989.
EDIFICI PRIVATI "VECCHI"
Gli edifici progettati, costruiti o ristrutturati prima dell'11/8/1989 possono presentare a tutt'oggi delle barriere architettoniche che ne impediscono una adeguata accessibilità e usufruibilità.
Cosa fare
La normativa vigente, allo scopo di facilitare l'eliminazione di barriere architettoniche anche negli edifici esistenti, consente di modificare le parti comuni di un edificio condominiale anche laddove i principi in materia di diritto condominiale non lo consentirebbero.
Qualsiasi modificazione (c.d. innovazione) alle parti comuni di un edificio condominiale finalizzata ad eliminare le barriere architettoniche può essere adottata con delle maggioranze assembleari ridotte: in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza di 1/3. (art. 2.1 Legge 13/1989).
Solo se si tratta di modifiche di minor portata (installazione di servoscala, di altre strutture facilmente rimovibili, modificazione delle porte di accesso agli edifici, agli ascensori e ai garages) si può procedere anche senza il consenso della maggioranza dei condomini. Occorre però mandare una lettera r.r. all'amministratore nella quale si chiede la convocazione di un assemblea con all'ordine del giorno la richiesta di modifica. Le spese sono a carico dell'interessato all'intervento - a meno che non abbia ottenuto la sopra citata maggioranza di 1/3 (Art. 2.2 Legge 13/1989).
Questo particolare regime normativo si applica anche dalla persona disabile che occupa l'immobile a titolo di locazione; - occorrerà però il consenso del proprietario dell'appartamento - (art. 3.6 Circolare Ministeriale 22/6/1989 n. 16669).
Beneficiari
Chiunque non sia in grado di raggiungere la propria abitazione se non con l'aiuto di terze persone, a rischio della salute. Non è necessaria pertanto essere in possesso di una disabilità motoria - ad es. sono rilevanti anche i disturbi cardiocircolatori - (art. 3.3. Circolare Ministeriale 1669/1989).
Limite
Gli interventi non debbono (art. 1120 comma 2° cod. civ.):
1) Pregiudicare la stabilità o la sicurezza dell'edifici
2) Alterare il decoro architettonico
3) Rendere inservibili le parti comuni all'uso anche di un solo condomino