Pagare il giusto: ancora due sentenze favorevoli alle persone con disabilità
Ancora due provvedimenti giudiziari che riconoscono le ragioni delle persone con disabilità, di fronte alle illegittime richieste di partecipazione alla spesa dei servizi.
Il principio del riferimento alla sola situazione economica del beneficiario ha trovato ancora una volta conferma in due recenti sentenze del Tar Lombardia e del Tar Toscana che hanno nuovamente sancito come in materia di compartecipazione al costo dei servizi sociali e socio-sanitari destinati a persone con disabilità, occorra fare riferimento al solo Isee individuale e non all'Isee dell'intero nucleo familiare.
Il Tar Milano si è occupato di un caso nel quale l'ente locale rifiutava di prendere in considerazione l'Isee individuale della persona con disabilità presentato dai suoi genitori, sostenendo che essi avrebbero dovuto presentare l'Isee di tutti i componenti della famiglia anagrafica così come previsto dal regolamento comunale.
L'ente locale ha così determinato un contribuzione eccessiva, considerata ingiusta, che ha portato i genitori a rivolgersi al Tar.
Il tribunale regionale Lombardo con la sentenza 10 settembre 2008 n. 4033 ha dato ragione ai familiari riconoscendo che il Comune non aveva applicato correttamente la normativa nazionale Isee ed ha annullato sia l'atto con cui era stata effettuata la concreta determinazione della contribuzione, sia il regolamento comunale di accesso ai Servizi.
Rispetto ai precedenti casi affrontati, questa volta il Tar Milano ha evidenziato degli aspetti molto importanti che chiariscono, da una parte quale sia la vera "ratio" del principio dell'Isee individuale, e dall'altra il motivo per cui non è mai stato emanato il Decreto attuativo.
Quanto alla "ratio", viene ricordato come l'Isee individuale costituisca uno strumento per evitare un sostanziale impoverimento delle famiglie che si fanno carico in proprio della cura e dell'assistenza di propri familiari adulti con disabilità. L'Isee individuale costituisce in altre parole uno strumento per "alleggerire" l'impatto dovuto dai gravi oneri economici che tale cura e assistenza comporta. E' la stessa norma nazionale (art. 3 comma 2 ter Decreto Legislativo 109.1998) che nel prevedere l'applicazione del principio dell'Isee individuale evidenzia espressamente quale sia la sua finalità: favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza.
Ma forse l'aspetto più interessante di questa sentenza si trova nella parte in cui viene affrontata la questione della rilevanza della mancata emanazione del decreto. Il Tar Milano infatti, dopo aver affermato che tale mancanza non può vanificare l'applicazione di una norma di legge (in virtù del suo superiore valore gerarchico tra le diverse tipologie di fonti giuridiche) "che possiede in sé sufficienti caratteri di determinazione per essere suscettibile di applicazione anche in assenza della normativa di dettaglio", evidenzia, senza molti giri di parole, come il procedimento di emanazione del richiesto DPCM sia stato ostacolato dagli stessi enti locali, i quali in sede di Conferenza Unificata "hanno fatto resistenza all'approvazione dello schema di decreto predisposto dal Governo poiché ritenuto troppo oneroso".
E' evidente come in tutti questi anni numerose famiglie italiane siano state impoverite da richieste inique fondate su motivazioni assolutamente infondate non solo da un punto di vista giuridico ma anche morale. Solo oggi si "scopre" insomma che sono stati gli stessi enti locali a non aver voluto quel decreto che avrebbe chiarito le modalità attuative dell'Isee individuale.
Ovviamente l'ostruzionismo degli enti locali in quella sede è stato comprensibile, vista l'attuale situazione finanziaria in cui versano molte casse comunali, ma ciò non può assolutamente giustificare richieste inique a danno di famiglie già colpite duramente dal difficile compito di cura ed assistenza di cui si fanno carico. Le difficoltà economiche degli enti locali non possono quindi in alcun modo giustificare abusi che si ripercuotono sul godimento di diritti fondamentali delle persone.
Nella seconda sentenza, il Tar Toscana con sentenza del 17 novembre 2008 n. 2535, ha accolto il ricorso di una persona con disabilità grave accolta in una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) che contestava al Comune di Firenze la violazione sempre del principio sancito dall'art. 3 comma 2 ter del Decreto Legislativo 109.1998: nel calcolo dell'Isee veniva infatti computato anche la situazione economica del padre della ricorrente, quale componente del nucleo familiare. La ricorrente si lamentava anche del fatto che nel calcolo Isee venivano inclusi sia la pensione di invalidità che l'indennità di accompagnamento.
Anche in questo caso il Tar ha dato torto all'ente comunale che eccepiva la non immediata applicabilità del principio dell'Isee singolo, ricordando come il principio dell'Isee singolo sia previsto da una norma immediatamente precettiva, che non necessita di disposizioni di dettaglio.
Prima di arrivare a questa conclusione il Tar Toscana evidenzia un aspetto importante che costituisce il fondamento giuridico-culturale del tema della compartecipazione al costo dei servizi. Viene infatti ricordato in primo luogo come il diritto alle cure sanitarie e all'assistenza sociale costituiscano una diretta emanazione dei principi costituzionali di cui all'art. 32 e 38. In secondo luogo viene sottolineato come sia la stessa legge quadro sui servizi sociali (Legge 328.2000) a stabilire come, ai fini dell'accesso ai servizi sociali, la verifica della situazione economica debba essere effettuata secondo le disposizioni recate dal dlgs 109 del 1998, come modificato dal Decreto Legislativo 130 del 2000.
Concludo queste mio breve commento, ricordando come anche la recente legge regionale di riordino dei servizi sociali (L.r. 3.2008), nel disciplinare il tema della compartecipazione, faccia riferimento alla legge quadro 328 del 2000. Pertanto non ritengo giuridicamente possibile una vanificazione dei principi espressi dalla normativa Isee richiamati dalla Legge Quadro nazionale attraverso dei Provvedimenti della Giunta Regionale che introducano degli eventuali limiti.
Alla luce di questi ulteriori provvedimenti giudiziari, è comunque auspicabile che gli enti locali modifichino al più presto i loro regolamenti in modo da renderli conformi alla normativa Isee.
Avv. Gaetano De Luca - Servizio Legale LEDHA