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Persone con disabilità

A cura di Ledha

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30/03/2009

Quali adempimenti amministrativi per una corretta inclusione scolastica?

Salvatore Nocera - presente al seminario del 4 aprile "La scuola che cambia" - illustra le procedure amministrative per la qualità dell'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità.

La normativa e le buone prassi hanno ormai consolidato delle procedure amministrative che dovrebbero favorire la qualità dell'integrazione con riguardo agli aspetti pedagogici e didattici, ai quali la normativa deve essere finalizzata.

 

Prima della frequenza

Un Dirigente scolastico professionalmente preparato deve, prima ancora della fase delle iscrizioni, far prevedere nel P.O.F. i criteri di accoglienza ed integrazione degli alunni con disabilità con riguardo alle specifiche lorominorazioni.

L'iscrizione a Gennaio di ogni anno richiede la presentazione della certificazione di handicap , cioè di una minorazione " stabilizzata o progressiva", rilasciata da una commissione , definita da ogni regione, ai sensi del DPCM n. 185/06. Solo chi, prima dell'iscrizione sia stato preso in carico dall'ASL in base ai criteri ICD10 dell'Organizzazione mondiale della sanità può fare a meno delle nuove certificazioni, bastandogli la originaria certificazione dell'ASL; ciò in base all'Intesa Stato-regioni del 20/03/08.
Contemporaneamente, o immediatamente dopo e comunque entro Febbraio-Marzo, deve essere consegnata alla scuola dalla famiglia la Diagnosi funzionale, che illustra, oltre alle minorazioni, anche le funzioni attivabili per lo sviluppo delle capacità e potenzialità. Tale diagnosi sino ad oggi rilasciata dall'Asl ai sensi dell'art 12 comma 5 L.n. 104/92, dovrà essere formulata anche con la presenza degli insegnanti , degli operatori sociali e dalla famiglia, sempre a seguito dell'Intesa, già citata. Ciò perché, la D.F. conterrà anche il profilo dinamico funzionale. Tale diagnosi verrà aggiornata nell'ultimo anno di ogni grado di scuola, come avveniva sino ad oggi per il profilo dinamico.

Il Dirigente scolastico, a questo punto, deve riunire tutti i Consigli delle classi ove è iscritto un alunno con disabilità certificata e far predisporre il PEI, che non è ancora il progetto didattico specifico, ma il progetto globale di integrazione scolastica ed extra-scolastica, in quanto è composto delle linee fondamentali del progetto didattico, di quello di riabilitazione e di quello di socializzazione, essendo compilato congiuntamente dagli operatori dei tre differenti servizi, in collaborazione con la famiglia. Ciò dovrebbe avvenire entro Aprile-maggio.

Successivamente i soli docenti di ogni classe debbono stilare il piano degli studi personalizzato dei singoli alunni con disabilità. Ciò deve avvenire entro Maggio-Giugno, in forma di un progetto stilato ai sensi dell'art 41 del decreto ministeriale n. 331/98, che il dirigente scolastico deve inviare all'Ufficio scolastico provinciale. Questi, allegando un parere sul numero delle ore di sostegno richieste, invia tutti i progetti sintetici all'Ufficio scolastico regionale che deve dare delle risposte alle richieste entro fine Luglio.

Il PEI, e quindi il progetto didattico personalizzato, deve inoltre prevedere la richiesta di riduzione del numero di alunni per classe, qualora questa superi i 25 alunni in presenza di un alunno con disabilità ed i 20 in presenza di due alunni con disabilità ( di cui al massimo solo uno in situazione di gravità). Ciò in base al decreto ministeriale n. 141/99.
Per le scuole secondarie di secondo grado il PEI deve indicare le aree disciplinari delle ore di sostegno. Ciò ai sensi dell'art 13 comma 5 L.n. 104/92.
Il PEI deve inoltre contenere, ove necessarie, le richieste di altre risorse diverse dalle ore di sostegno, quali il trasporto gratuito a scuola ed ore di assistenti per l'autonomia e la comunicazione da rivolgersi, sempre ad opera del Dirigente scolastico, rispettivamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado ed alle province per le scuole secondarie di secondo grado. Ciò in base all'art 139 del decreto legislativo n. 112/98, che definitivamente la Sentenza del consiglio di stato n. 1361/08 ha confermato, con la sola eccezioni che una legge regionale disponga diversamente in materia di assistenza e trasporto gratuito a scuola.

Il Pei deve inoltre prevedere, nei casi necessari, la presenza di collaboratori e collaboratrici formati per l'assistenza igienica agli alunni con disabilità complesse non autosufficienti.
Ciò in base alla nota ministeriale prot n. 3390/01 ed al CCNL del 2007 art 47, 48 e alla Tabella A, contenente il profilo professionale dei collaboratori scolastici.
Ovviamente l'approntamento di tale personale è compito del Dirigente scolastico che, qualora ad es. abbia solo collaboratori di un sesso o disabili anch'essi o in numero inferiore a tali necessità, deve provvedere a farsene assegnare altri in organico di fatto, pena la denuncia dei genitori per interruzione di pubblico servizio.
Inoltre ogni PEI deve prevedere la richiesta di aggiornamento dei docenti curricolari sulla didattica dell'integrazione. Ciò per evitare la pericolosa deriva della delega di questi ai soli docenti per il sostegno con la conseguente ovvia richiesta del maggior numero di ore di sostegno. Tale richiesta trova fondamento nel CCNL a doppio titolo. Per un verso gli art da 63 a 66 prevedono che i docenti hanno " diritto all'aggiornamento che è funzionale " alla crescita della loro personalità. Ciò significa che tale diritto, nell'ambito delle 40 ore di servizio funzionale all'insegnamento , è obbligatorio. E ciò è confermato dalla nota ministeriale prof 4088/02 e dalla C M n. 78/03.in secondo luogo che all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni ( normalmente dal 1° al 15 Settembre) il Dirigente scolastico deve organizzare riunioni dei singoli consigli di classe per la programmazione defintiva del PEI e del piano degli studi personalizzato di ogni alunno con disabilità sulla base delle effettive risorse ricevute. Ciò risulta dalla nota ministeriale prot n. 4798/05.
Nel PEI debbono pure essere formulate, ove necessarie, le richieste di eliminazione di barriere architettoniche e sensopercettive, da rivolgersi rispettivamente ai Comuni ed alle province , come già detto sopra.
Infine il PEI deve contenere, ove necessarie, le richieste di particolari ausilii, sussidi, appositi banchi ed attrezzature, da richiedersi sempre rispettivamente ai Comuni ed alle Province.
Terminata la fase preparatoria, si apre quella della frequenza degli alunni con disabilità.
Occorre che tutti i docenti di ogni classe ricevano copia, coi nomi in codice, della diagnosi funzionale e del PEI dei rispettivi alunni con disabilità, che ovviamente è coperta dal segreto d'ufficio per i docenti che la ricevono.

 

Durante la frequenza


In ogni classe deve essere realizzata l'accoglienza e la conoscenza reciproca dei compagni, momento iniziale importantissimo di un primo incontro degli alunni con disabilità coi loro compagni.Ciò anche ai sensi della Circolare ministeriale n. 235/07.

Durante l'anno scolastico i docenti curricolari , collaborati da quello per il sostegno debbono svolgere il percorso didattico concordato, modificandolo, ove lo ritengano necessario, in corso d'opera.Può anche essere previsto che in taluni momenti o giorni, l'alunno lasci la classe per realizzare il suo PEI in classi aperte( art 14 comma 1 lettera "a" L.n. 104/92) o frequenti laboratori con altri compagni per gruppi misti o fasce di livello ai sensi del regolamento sull'autonomia scolastica, approvato con DPR n. 275/99. E' necessario che il Dirignte vigili su ciò, affinché non avvenga regolarmente con esclusione dell'alunno dalla classe o per i più disparati casi occasionali, ad es. in corridoio o nella illegittima cosiddetta aula di sostegno, anche talora con assistenti o collaboratori scolastici.
Quando manchi per carenza di ore o per assenza il docente per le attività di sostegno, è necessario che il Dirigente scolastico, qualora non abbia docenti per il sostegno, liberi da impegni in quell'ora o in quel giorno, provveda immediatamente alla nomina di un supplente per il sostegnio, pena la denuncia per interruzione di un pubblico servizio. Così ha deciso la Corte dei conti con Sentenza n. 56/04.

I Dirigenti scolastici debbono inoltre evitare l'utilizzo illegittimo dei docenti per il sostegno in supplenze in altre classi, facendo loro abbandonare nella sua classe l'alunno loro assegnato o pretendendo che lo portino seco. Ciò, oltre che contrastare con l'art 35 comma 7 L.n. 289/02, è una palese violazione dei diritti degli alunni con disabilità a rimanere nella propria classe con le risorse per legge loro assegnate.
Se viene richiesta invece supplenza ad un collega della stessa classe di appartenenza, essa è legittima, purchè si tratti di casi eccezionali; se divenisse la regola, sarebbe la violazione del principio della compresenza, voluto per legge.

Cosa completamente diversa è quando manchi l'alunno con disabilità. Allora il docente per il sostegno rimane a disposizione della comunità scolastica e può essere utilizzato in supplenze in qualunque classe, come avviene coi docenti curricolari a disposizione.

Il Dirigente scolastico, durante l'anno, deve impedire che l'alunno venga sottratto alle lezioni per lo svolgimento contemporaneo di attività di riabilitazione, poiché questa contemporaneità si traduce palesemente in una violazione del diritto allo studio che, per la scuola dell'obbligo costituisce pure un fatto penalmente illecito.La riabilitazione va svolta in orario extra scolastico e non va svolta a scuola, così mai, nell'integrazione scolastica, le lezioni si svolgono presso ambulatori sanitari.

Il Dirigente deve inoltre pretendere dalle AASSLL che i loro Operatori partecipino alle riunioni collegiali relative agli alunni conn disabilità da loro seguiti e pertanto non deve indire riunioni di GLH operativi durante l'orario delle lezioni. Ciò infatti impedisce di fatto la partecipazione dei docenti curricolari, consolidando la illegittima prassi della delega al solo docente per il sostegno.
Il Dirigente scolastico deve pretendere che le gite di istruzione si svolgano su percorsi accessibili agli alunni con disabilità motoria e che i mezzi di trasporto utilizzati siano accessibili. In mancanza, si espongono alla denuncia di discriminazione ai sensi della L.n. 67/06. Per lo stesso motivo non possono far pagare alla famiglia dell'alunno con disabilità la quota dell'accompagnatore, ove necessario, ma questa deve essere a carico del bilancio della scuola o ricavata o da una eventuale sponsorizzazione o con l'aumento di tutte le quote dei partecipanti, compreso l'alunno co n disabilità.

Le valutazioni

Al termine di ogni trimestre o quadrimestre o al termine dell'anno scolastico o al passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione ed al termine di questo, si svolgono gli scrutinii.
Per tali valutazioni occorre rispettare norme ben precise emanate dal Parlamento o dal Ministero della pubblica Istruzione.
La gerarchia delle fonti normative pone in testa l'art 16 l.n. 104/92, quindi l'Ordinanza ministeriale n. 90/01 ed infine le circolari ministeriali sugli esami. L'art 16 l.n. 104/92 al 1° comma stabilisce che la valutazione è opera di tutto il Consiglio di classe sulla base del PEI , e quindi del Piano degli studi personalizzato, che può prevedere la riduzione dei contenuti di talune discipline o la loro sostituzione con altre.
Pertanto in qualunque grado di scuola, un PEI " semplificato " o " per obiettivi minimi", se svolto positivamente, dà diritto al rilascio del titolo di studio legale.
Per la scuola primaria il decreto legislativo n. 59/04 stabilisce che nessun alunno può essere bocciato se non con l'unanimità dei voti del consiglio di classe e sulla base di una dettagliata e motivata relazione.
Nella scuola secondaria di primo grado l'art 11 commi 11 e 12 dell'O.M. n. 90/01 dettano norme in linea con l'art 16 comma 2 della L.n. 104/92. Questa stabilisce che , intale ordine di scuola, la valutazione degli alunni con disabilità deve riguardare il piano degli studi personalizzato che deve essere calibrato sulle effettive capacità e potenzialità dell'alunno e deve verificare se vi siano stati progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti. Conseguentemente l'O M n. 90/01 all'art 11 comma 11 stabilisce che tali alunni possono svolgere prove "differenziate" rispetto a quelle dei compagni. Se l'esito delle prove è positivo, ll'alunno ha diritto al rilascio del titolo legale di studio. Per quanti non ottengono invece il diploma di licenza media, ll'art 11 comma 12 della medesima Ordinanza stabilisce che la commissione rilascia un attestato comprovante i crediti formativi maturati. Tale "attestato" è titolo idoneo per l'iscrizione alla scuola superiore ai soli fini dell'esercizio del diritto allo studio ed al rilascio di altro attestato finale ai sensi della Sentenza della Corte costituzionale n. 215/87.
Questi orientamenti sono confermati , anche per la quarta prova nazionale dalla Circolare ministeriale n. 32/08 art 5, che consente alla commissone, ove lo ritenga opportuno, di formulare prove differenziate, compresa la quarta prova, che sono equipollenti, ai fini della valutazione, a quelle degli altri compagni.
Nelle scuole superiori l'art 16 comma 3 L.n. 104/92 consente solo tempi più lunghi e l'uso di ausilii tecnologici per lo svolgimento delle prove e la formulazione di prove "equipollenti", che l'art 17 comma 1 della Circolare n. 30/08 definisce come quelle prove che, pur differenziandosi nelle modalità e nei contenuti, debbono comunque consentire alla Commissione di valutare se ll'alunno ha acquisito gli apprendimenti minimali indispensabili per ottenere il rilascio del titolo di studio.
Ovviamente nelle scuole secondarie di secondo grado la scelta fra " PEI semplificato " e " PEI differenziato" è operata a maggioranza dal Consiglio di classe, sulla base delle indicazioni del PEI del GLH operativo , di cui all'art 12 comma 5 L.n. 104/92. In base all'art 15 dellì'Ordinanza ministeriale 90/01 la famiglia deve dare il suo consenso al PREI differenziato; in caso contrario l'alunno, ai soli fini della valutazione, deve considerarsi non in situazione di handicap. In tali casi ciascun docente deve indicare quali siano gli obiettivi minimi da lui fissati per la sua disciplina e ed il consiglio di classe delibera le eventuali discipline o attività da sostituire a quelle che si decide di tralasciare. Il Dirigente deve essere certo che tali operazioni siano effettivamente avvenute e verbalizzate.

Al termine degli scrutini e delle prove di esami, non si deve fare sul titolo di studio o sui tabelloni alcun riferimento al tipo di PEI svolto o alle tipologie di prove adottate, per non violare la privacy dell'alunno. Però sulle pagelle degli alunni di scuola secondaria di secondo grado, deve essere annotato se trattasi di PEI differenziato; ciò non lede la pricacy, poiché le pagelle vengono rilasciate alla sola famiglia dell'interessato. In oltre è obbligatorio verbalizzare se trattasi di PEI semplificato o differenziato, data la differente natura dei titoli rilasciati. E' il verbale che fa stato a tutti gli effetti legali e quindi nessuna famiglia, utilizzando i tabelloni, può accampare alcun diritto che non risulti dai verbali.
Alla fine dell'anno scolastico il Dirigente dovrebbe chiedere al GLH di Istituto, operante ai sensi dell'art 15 comma 2 L.n. 104/92 una relazione sull'andamento dell'integrazione scolastica e sottoporre tale relazione alla discussione del Collegio dei docenti e del consiglio di Istituto, in modo da verificare se ci sono stati errori e ci sono cose da modificare o se vanno intensificate le buone prassi realizzate. Ciò in base all'art 12 comma 6 L.n. 104/92.

Tutte queste relazioni ed esiti di dibattiti dovrebbero essere sinteticamente inviati al GLIP, di cui all'art 12 comma 1,3 e 4 L.n. 104/92, affinché le faccia oggetto di una valutazione complessiva, da inviare sinteticamente al Presidente della Regione di competenza ed al referente per l'integrazione scolastica operante presso l'Ufficio scolastico regionale. Questi, sintetizzato il tutto, dovrebbe inviare una sua relazione al Ministero della Pubblica Istruzione per la formulazione della relazione annuale al parlamento , prevista dalla Legge-quadro n. 104/92.
Analoga valutazione andrebbe effettuata dal Consiglio comunale e da quello provinciale per verificare l'efficacia e l'efficienza delle spese sostenute , che sono notevoli, per l'integrazione.
L'Intesa Stato regioni del 20/03/08 prevede, anche a tal fine, la stipula di accordi di programma regionali e sub-regionali, sino a livello di ambito di piani di zona. Tali accordi dovrebbero prevedere l'individuazione di "indicatori" per valutare oggettivamente la qualità dell'integrazione realizzata.

Salvatore Nocera

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