Il Progetto Individuale per la persona con disabilità è un diritto soggettivo
È ciò che stabilisce il Tar di Catania con la sentenza N° 243/11, emessa dalla Seconda Sezione, Giudice Estensore Dott. F. Brugaletta. Riprendiamo il Comunicato Stampa Anffas con alcune note di Gaetano De Luca, servizio legale LEDHA.
La vicenda ha per vittima una persona con grave disabilità che due anni fa aveva avanzato istanza, ai sensi dell'art. 14 l. 328/00, per la stesura di un progetto individualizzato e personalizzato di vita con riguardo alle prestazioni di cura e di riabilitazione e dei servizi alla persona che gli enti competenti devono erogare.
La persona con disabilità ha prima subìto il silenzio inadempimento da parte dell'amministrazione comunale di residenza (Comune di Catania) - per cui l'ente è già stato condannato nel febbraio 2010 dal Tar Catania - e, successivamente, a seguito della stesura del progetto individualizzato, non ha beneficiato dell'erogazione dei servizi e dell'esecuzione di quanto previsto nel progetto redatto dall'Unità di Valutazione della Disabilità.
Proposta azione avverso l'Azienda Sanitaria e il Comune di Catania, con il patrocinio dell'Avv. F. Marcellino, il Tar è stato chiamato a decidere su una questione di assoluta novità per il mondo del diritto, ed ha dichiarato che la materia è di competenza del Giudice Ordinario riconoscendo, però chiaramente in sentenza che "la posizione del ricorrente fatta valere ha la consistenza del diritto soggettivo".
"Il Tar Sicilia si occupò anche lo scorso anno del Progetto di Vita - commenta Gaetano De Luca, avvocato del servizio Legale LEDHA - con un provvedimento del Tar Catania n°194 del 12/02/2010 nel quale venne chiaramente dichiarato illegittimo il silenzio dell'ente locale a fronte delle numerose richieste della persona con disabilità di redigere un progetto di vita. In altre parole venne sancito che l'ente locale è tenuto a redigere il progetto di vita ai sensi dell'art. 14".
"Questo secondo provvedimento invece- specifica l'Avvocato de Luca - pur riguardando una questione forse ancora più importante (il diritto ad ottenere le prestazioni sociali evidenziate nel progetto) in realtà non entra nel merito se tali prestazioni debbano davvero essere erogate (a fronte di un vero e proprio diritto soggettivo concretamente esigibile), ma si limita a stabilire che si tratta di una questione di cui il Tar non ha competenza.
In altre parole questa pronuncia ipotizza che questa controversia verta su questioni di diritti soggettivi, ma non ne dichiara la sussistenza concreta (cosa che dovrà invece essere valutata dal Tribunale Ordinario)".
Insomma si tratta semplicemente di un provvedimento interlocutorio che nulla garantisce in termini di reale riconoscimento del diritto ad avere quelle determinate prestazioni contenute nel progetto di vita.
"Il prossimo passo - continua l'Avvocato De Luca - sarà probabilmente la proposizione di un ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. finalizzato ad ottenere una pronuncia cautelare di condanna dell'ente locale a erogare i servizi indicati nel progetto di vita.
Aspettiamo a questo punto il provvedimento del Tribunale Ordinario, nella speranza che il giudice riconosca tra i servizi e le prestazioni indicate nel progetto i livelli essenziali anticipati in modo molto generico dalla Legge 328 (art. 22)".