Questo sito utilizza cookie. Proseguendo la navigazione si acconsente al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.
Informativa estesa         

Persone con disabilità

A cura di Ledha

Archivio notizie

06/03/2012

Divieto di accesso - ATM condannata per discriminazione

A seguito di ricorso ai sensi della legge 67/2006 l’Azienda di Trasporto Milanese è stata ritenuta responsabile di condotta discriminatoria in danno a una persona con disabilità.

 

Ancora oggi, molto spesso, le persone con disabilità che per muoversi utilizzano la sedia a ruote si vedono negare l'accesso ai mezzi pubblici, a volte perché i mezzi non sono dotati di sistema che consenta alle carrozzine di entrare sulla vettura, a volte perché il personale conducente non è informato su questa facoltà, a volte ancora a causa del mancato funzionamento della pedana che consente l'accesso delle carrozzine all'interno del mezzo.

 

Recentemente, una persona con disabilità che per muoversi utilizza una carrozzina elettrica, esasperata dopo aver ricevuto l'ennesimo diniego ed essere stata costretta, ancora una volta, ad attendere il passaggio di un mezzo successivo, ha deciso di presentare ricorso ai sensi della Legge 67/2006 contro ATM, Azienda Trasporti Milanesi.

In particolare, ha denunciato un episodio in occasione del quale non è potuta salire sul tram n. 4 per il rifiuto oppostogli dal conducente che, senza esitare, ha chiuso le porte del mezzo e si è allontanato.

Tale incresciosa circostanza ha generato sconforto, frustrazione e rabbia, procurandole un forte disagio ed impedendole, a causa del ritardo accumulato, di rispettare gli impegni da tempo programmati.

Successivamente, nel corso del giudizio, si sono verificati altri quattro episodi, portati all'attenzione del Tribunale di Milano, in occasione dei quali la stessa persona non ha potuto prendere l'autobus n. 73, a causa del mancato funzionamento della pedana.

Il Tribunale di Milano ha sottolineato come ciò rappresenti una "condotta gravemente omissiva da parte di ATM nella manutenzione delle pedane per disabili, che presenta indubbi connotati discriminatori".

 

Una volta accertata la condotta discriminatoria di ATM, il Tribunale ha ritenuto di potere presumere il danno non patrimoniale subito a fronte della violazione del diritto costituzionalmente garantito (e richiamato espressamene dall'art. 1 della Legge 67/2006) alla piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità ex art. 3 della Costituzione.

La tipologia dell'illegittima condotta di ATM non può infatti che aver determinato un'evidente ricaduta negativa. A questo riguardo, il Tribunale ha rilevato come "basti pensare alla frustrazione di vedersi ulteriormente limitata la già gravemente condizionata capacità motoria; la pubblicità di tale situazione deteriore; l'incertezza di riuscire a risolvere il problema trovando un altro mezzo che sia munito di pedana funzionante; il dovere comunque dipendere da soggetti estranei; l'essere costretti a farsi sentire per fare valere un diritto (quello alla mobilità con i mezzi pubblici) che viene invece più agevolmente assicurato ai normodotati".

Il Tribunale di Milano, pertanto, analizzati i documenti e sentiti diversi testimoni, ha dichiarato che ATM si è resa responsabile di condotta discriminatoria, in danno alla persona con disabilità che ha presentato ricorso, nei cinque episodi specifici e comprovati, condannandola al risarcimento del danno non patrimoniale.

Il Tribunale, inoltre, seppur non nel dispositivo finale, ha condannato ATM a "porre in essere le opere manutentive necessarie ad assicurare la funzionalità delle pedane per disabili montate sulla linea bus n. 73".

 

La Legge 104/1992, all'art. 26, prevede il diritto delle persone con disabilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati, o di servizi alternativi.

Per garantire questo, le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni devono disporre gli interventi volti a assicurare la mobilità personale delle persone con disabilità.

Allo stesso modo, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con Legge 18/2009, all'art. 9 prevede che gli Stati Parti adottino misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso ai trasporti, al fine di consentire loro di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita.

 

Avvocato Giulia Grazioli
Servizio Legale Ledha

Condividi: Facebook Linkedin Twitter email Stampa