La tutela antidiscriminatoria rafforza l'inclusione a scuola
Un commento dell'avvocato Gaetano De Luca (Servizio legale Ledha) per sottolineare l'importanza dei ricorsi antidiscriminatori.
Le recenti ordinanze dei Tribunali che hanno riconosciuto una condotta discriminatoria nell'inadeguata e insufficiente assegnazione di ore di sostegno hanno stimolato un interessante dibattito e sollevato delle perplessità sul rischio di compromettere e pregiudicare i principi dell'inclusione scolastica. In questo articolo vorrei cercare di evidenziare come questi provvedimenti della Magistratura costituiscano in realtà degli importantissimi e preziosi precedenti in quanto danno concreta attuazione al nuovo approccio giuridico-culturale alla disabilità introdotto dalla Convenzione Onu.
La prima perplessità che è stata sollevata riguarda il rischio che il ricorso alla magistratura per ottenere maggiori ore di sostegno possa consolidare di fatto la tendenza in atto a delegare il processo di inclusione scolastica ai soli insegnanti di sostegno. Sulla base di questi rischi si ritiene pertanto inopportuno puntare tutto sui ricorsi. In relazione a questa prima critica, credo che alla luce dell'attuale situazione (docenti curriculari non formati e classi numerose) la scelta dei genitori di intraprendere la via giudiziaria costituisca una via forzata e necessaria. Nel caso in cui infatti rinunciassero a rivolgersi alla magistratura i loro figli rischierebbero di frequentare la scuola con un orario ridotto oppure rimarrebbero in classe senza quella risorsa didattica specializzata e quindi sostanzialmente parcheggiati ed isolati dal resto della classe.
È indiscutibile che un reale processo di inclusione si verifichi solo quando si effettuano esperienze e si attivano apprendimenti insieme agli altri, quando si condividono obiettivi e strategie di lavoro, si siede gli uni accanto agli altri. Dall'altra parte non si può dimenticare che alcuni bambini, per poter stare in classe insieme agli altri, hanno oggi bisogno in ogni caso di un supporto finalizzato a fargli superare la barriera costituita non tanto o solo dalla propria condizione personale ma prima di tutto dal contesto sociale, ambientale, culturale e relazionale che fa fatica a capire e ad interagire con bambini e ragazzi che convivono con una menomazione.
Data l'attuale impostazione ed organizzazione della scuola italiana, peraltro credo che anche un corpo di insegnanti curriculari adeguatamente formato sulle questioni dell'inclusione scolastica e sulla didattica speciale probabilmente non sarebbe ugualmente sufficiente a garantire un reale ed effettivo processo di inclusione, che richiede non solo insegnanti competenti ma anche vere e proprie figure di supporto personalizzate sulla base delle specifiche esigenze delle diverse disabilità
Se da una parte è vero che è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione (e non solo una figura professionale specifica), non si può comunque disconoscere la specificità del ruolo e della funzione svolta dall'insegnante di sostegno, che è quella di supportare l'intero consiglio di classe nel prendersi in carico il progetto educativo individualizzato dell'alunno con disabilità.
L'insegnante di sostegno non è l'insegnante "personalizzato" dell'alunno con disabilità assegnato a lui in via esclusivo. Si tratta invece di un insegnante assegnato all'intera classe. Ma non si deve dimenticare che si tratta di una figura strumentale alla realizzazione di un diritto di titolarità dello stesso alunno con disabilità, quello all'inclusione scolastica.L'insegnante di sostegno infatti deve aiutare i docenti della classe a individuare le modalità più adeguate per rendere più facile a questi alunni l'approccio allo studio delle diverse materie.
In altre parole l'insegnante di sostegno è una figura professionale di tutta la classe ma assegnato con lo specifico obiettivo di consentire ad un alunno con disabilità la realizzazione del suo diritto allo studio. Non si può pertanto disconoscere la funzione fondamentale dell'insegnante di sostegno specializzato, il quale costituisce spesso lo strumento necessario all'alunno per poter essere davvero incluso.
I punti di forza della tutela antidiscriminatoria
La seconda perplessità espressa sul ricorso alla magistratura riguarda invece l'utilizzo della tutela antidiscriminatoria al posto del tradizionale ricorso al Tar. Su questo aspetto non riesco a comprendere quali possano essere le differenze in termini di temuti pregiudizi ai principi dell'inclusione
Entrambi i tipi di azione giudiziale infatti tendono a far ottenere all'alunno con disabilità le ore corrispondenti alle sue effettive esigenze. Senonché mentre il ricorso al Tar si focalizza sulla lesione di specifiche normative (quelle sul diritto all'inclusione scolastica e quella sull'assegnazione di ore di sostegno adeguate) chiedendo che i diritto allo studio leso venga non solo accertato ma attuato attraverso la condanna del Ministero ad assegnare maggiori ore, il ricorso al Tribunale Ordinario ai sensi della Legge 67 si focalizza sull'effetto discriminatorio di tale situazione.
L'approccio antidiscriminatorio ha proprio il pregio di evidenziare l'effetto che l'inadeguata assegnazione di ore di sostegno può avere sul processo di inclusione scolastica. È evidente che un insufficiente assegnazione di ore di sostegno possa mettere l'alunno con disabilità in una condizione di maggior svantaggio rispetto ai suoi compagni, proprio in virtù dei suoi bisogni speciali legati ad un oggettiva condizione di diversità.
L'approccio antidiscriminatorio ha quindi il vantaggio di non limitarsi ad evidenziare una violazione di una normativa specifica (quella sul diritto all'integrazione ed inclusione scolastica e quella sull'assegnazione di ore di sostegno specializzato) ma di dare rilievo a qualsiasi effetto discriminante.
Un altro punto di forza della tutela antidiscriminatoria è poi quello di poter essere utilizzata per dare rilievo a tutte quelle situazioni in cui la Pubblica Amministrazione non venga incontro alle esigenze degli alunni con disabilità, non predisponendo gli strumenti compensativi di cui questi anno bisogno. Solo con il ricorso antidisciminatorio si può attuare il principio introdotto dalla Convenzione Onu secondo il quale costituisce discriminazione anche la mancata predisposizione di un accomodamento ragionevole. Ed è proprio l'insegnante di sostegno a costituire l'"accomodamento ragionevole volto ad alleviare - con una prestazione aggiuntiva - la situazione di svantaggio della persona con disabilità.
La tutela antidiscriminatoria non può pertanto mettere a rischio i principi dell'inclusione scolastica ma al contrario ne rafforza il suo valore di principio fondamentale in quanto contribuisce a diffondere il nuovo approccio giuridico culturale della Convenzione Onu secondo cui la condizione di esclusione, emarginazione, non partecipazione, limitazione nell'esercizio dei propri diritti può essere contrastata e superata attraverso la predisposizione di un accomodamento ragionevole.
Auspicare un minor ricorso all'insegnante di sostegno affidando il processo di inclusione agli insegnanti curriculari (anche se formati e competenti) pur se comprensibile potrebbe peraltro portare ad un rischio opposto, quello di abbracciare una logica ed un approccio che tenda a considerare gli alunni con disabilità "solo formalmente" uguali agli altri. Un approccio di questo tipo avrebbe l'effetto di mettere l'alunno con disabilità in una condizione di sostanziale svantaggio e quindi di essere discriminato indirettamente.
La tutela antidiscriminatoria costituisce in conclusione l'unico strumento giuridico che consente di tutelare e garantire un reale ed effettivo processo di inclusione e di partecipazione proprio in quanto partendo dall'oggettiva diversità che contraddistingue la condizione di disabilità di un alunno, impone un trattamento diseguale per compensare la situazione di oggettivo svantaggio.
Se l'obiettivo dell'inclusione scolastica è quello di portare gli alunni con disabilità in una condizione di piena parità ed uguaglianza rispetto al resto della classe, tale obiettivo non può che essere perseguito (laddove le condizioni di discriminazione fondata sulla disabilità lo rendano necessario) con degli strumenti di supporto, di favore, con azioni positive, in altre parole con degli accomodamenti ragionevoli.
Gaetano De Luca