Standa: i tornelli sono fuori legge
Il Servizio Legale di LEDHA chiede alla Standa di rimuovere i tornelli all'ingresso del supermercato per rispettare la legge contro la discriminazione e sulle barriere architettoniche.
Spett.le
STANDA Commerciale S.r.l.
Ufficio legale
Via Dei Missaglia, 97
20142 Milano
OGGETTO: lavori di ristrutturazione nel punto vendita di Viale Espinasse 19/21 - violazione normativa barriere architettoniche
Nella nostra attività di tutela dei diritti delle persone con disabilità riceviamo la segnalazione della Sig.ra Franca Mammoliti, la cui disabilità di tipo motorio le impone di muoversi con una carrozzina elettrica.
Viene riferito che nel punto vendita di Via Espinasse 19/21 recentemente sarebbero stati realizzati dei lavori di ristrutturazione avrebbero comportato l'introduzione di alcune barriere architettoniche che impedirebbero un adeguato accesso alle persone con problemi di deambulazione.
Sembra che all'ingresso del punto vendita la sbarra con fotocellula che permetteva il libero accesso a tutti clienti (e quindi anche ai clienti in carrozzina) sia stata sostituita con dei tornelli. Questi dispositivi non consentirebbero più l'accesso dei clienti che - come la nostra utente - si muovono in carrozzina o scooter elettrico.
Questa situazione configura una chiara discriminazione a danno delle persone con disabilità in quanto non consente alle stesse di accedere al supermercato con le stesse modalità delle persone non disabili. Ci viene infatti riferito che le persone con disabilità motoria debbono entrare dalle casse oppure richiedere di accedere da un entrata di servizio, con lunghe attese. Insomma in altre parole le persone con disabilità per poter entrare e fare la spesa devono seguire un percorso diverso e più difficoltoso.
Vi ricordo come la recente Legge 1 marzo 2006 n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni." Ha dato piena attuazione ai principi di uguaglianza sostanziale e di pari opportunità sanciti dalla nostra Costituzione, vietando espressamente qualsiasi discriminazione (diretta ed indiretta) a danno delle persone con disabilità ed introducendo degli specifici mezzi giurisdizionali a loro tutela.
La condotta posta dalla Vostra Società nel punto vendita di Via Espinasse 19/21 configura peraltro una indubbia violazione della normativa (nazionale e regionale) in materia di eliminazione delle barriere architettoniche che impone - nel caso di ristrutturazione - di rispettare determinati requisiti tecnici e impone in ogni caso di garantire l'accessibilità.
Vi ricordo peraltro come l'art. 24 della Legge quadro sull'handicap - Legge 5 febbraio 1992 n. 104 - stabilisce espressamente che "Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi."
Facciamo infine presente come questa situazione possa essere ricondotta anche alla previsione dell'art. 23 della stessa Legge 104/1992 secondo cui "Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi."
Non ci risulta peraltro che la Vostra direzione abbia dato alcuna risposta alla lettera della persona con disabilità inviatavi il 5.10.2006 nella quale veniva segnalata questa grave situazione.
Alla luce delle considerazioni suesposte, con la presente vi diffidiamo formalmente a rimuovere entro breve tempo le barriere architettoniche introdotte con i recenti lavori di ristrutturazione onde evitare una azione giudiziaria finalizzata anche ad ottenere il ristoro dei danni morali subiti dalle persone con disabilità che si trovano a non poter accedere alla pari degli altri nel vostro punto vendita.
Nella speranza che il nostro intervento serva a scongiurare possibili azioni legali siamo comunque fiduciosi nella soluzione bonaria di questa vicenda e cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.
Avv. Gaetano De Luca - Servizio legale
5 dicembre 2006