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Persone con disabilità

A cura di Ledha

Archivio notizie

13/07/2015

"Buona scuola" e studenti con disabilità

L'analisi di Carlo Giacobini, direttore di HandyLex sul testo della riforma. Un focus sui passaggi della normativa che riguardano gli alunni con disabilità.

È stata approvata definitivamente dalla Camera - in seconda lettura dopo gli emendamenti e l’approvazione del Senato – la norma nota alla cronaca come la “Buona scuola”. Si tratta della “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (Atti della Camera n. 2994-B). Nella redazione tornata dal Senato il testo consta di un unico articolo con 212 commi che sostituiscono la precedente stesura in 26 articoli.
La presentazione, la discussione, l’introduzione di numerosi emendamenti (prima alla Camera e poi al Senato) si sono svolte in un clima di notevole tensione nelle Aule e all’esterno. Ci limitiamo qui ad esaminare le parti che segnatamente potranno interessare il diritto allo studio e la qualità dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
 
Il nucleo dell’intervento della nuova disposizione risiede nei commi 180 e 181 (lettera d)). Con il comma 180 il Parlamento delega il Governo a legiferare (riordino, semplificazione codificazione) su diversi aspetti contenuti nella legge ed in particolare sulle materie di istruzione elencate nel comma successivo.
Ed è appunto nel comma 181, alla lettera d), che il Governo viene impegnato a legiferare con l’obiettivo della “promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione”. Su questa base le disposizioni dovranno centrare diversi àmbiti (9 per la precisione). Vediamoli.
 
Si punta ad una ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegnoal fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria”. L’obiettivo è quindi quello di una maggiore e più specifica qualificazione ma anche riconoscimento del suo ruolo che deve essere tutt’altro che marginale.
Tale intento sembra confermato anche dal precedente comma 110 che stabilisce a decorrere dal prossimo concorso pubblico per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
 
Parallelamente il Governo dovrà legiferare per la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico. L’obiettivo è quello di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione. Verosimilmente la successiva disposizione fisserà un vincolo per impedire il passaggio ad altre classi di insegnamento dopo essere entrati in ruolo come insegnanti di sostegno.
 
Impegnativo, ma anche carico di aspettative, il terzo elemento di delega legislativa: l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, “tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale”. La successiva disposizione dovrebbe garantire da un lato un trattamento omogeneo – almeno di minima – su tutto il territorio nazionale, dall’altra parte rafforzare l’impianto e l’esigibilità dei diritti soggettivi.
Quarto obiettivo risiede nella volontà di adottare l’inclusione scolastica come elemento caratterizzante la qualità dell’istruzione. Si prevede infatti la previsione e l’adozione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione appunto dell’inclusione scolastica.
 
Il quinto elemento è un tema centrale (non solo nella scuola ma anche per l’inclusione lavorativa e per l’accesso alle prestazioni sociali): quello della certificazione, della valutazione e dell’accertamento della disabilità con criteri aggiornati, moderni, scientificamente validati. E in effetti la legge approvata prevede la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che “deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili.”
 
La revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione appare un intervento necessario nel quadro complessivo di un nuovo modo di intendere l’inclusione scolastica (lo prevede il sesto punto): contare su punti di riferimento di garanzia dell’inclusione ma anche di supporto ai processi e agli interventi.
 
Il settimo e l’ottavo punto sono incentrati sull’introduzione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio sia dei dirigenti scolastici e del personale docente che del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Per i primi (dirigenti e docenti) la formazione sarà incentrata sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’inclusione scolastica.
Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario la formazione punterà sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica.
Questa formazione diffusa parte dal principio ormai condiviso che l’inclusione non possa essere delegata al solo insegnante di sostegno o all’assistente educativo o ad altre figure “specialistiche”, ma che debba essere una responsabilità diffusa dell’intero corpo docente e non docente.
 
L’ultimo punto prevede di legiferare perché sia effettivamente garantita l’istruzione domiciliare per gli alunni “che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”. Va ricordato che il comma citato della legge 104/1992 prevede che ai minori con disabilità “temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica.” Oggi questa “garanzia” è molto lontana dall’essere esigibile celermente ed efficacemente.
 
Altri elementi di attenzione per particolari disabilità si trovano al comma 24 che sottolina come “l’insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione” (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica).
Infine il comma 84, emendato nel passaggio al Senato, autorizza il dirigente scolastico nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili – a ridurre il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (DPR 20 marzo 2009, n. 81) allo fine di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.
 
Ora il Governo è chiamato, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, a normare ciascuno dei punti previsti dal comma 181. Verosimilmente alcuni di questi incontreranno opposizione e resistenze come già anticipato in alcune polemiche (tecnicamente del tutto infondate) che hanno investito questi temi.
Va rammentato che nello stesso solco ideale delle disposizioni approvate esiste già una proposta di legge (giacente alla Camera con numero A.C. 2444) promossa dalle Federazioni delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari (FISH e FAND) e frutto di un lungo confronto con il Ministero dell’istruzione che ora potrebbe ottenere nuovo impulso verso l’approvazione definitiva oppure potrebbe essere ripresa nei correlati decreti legislativi.

A questo link, il testo del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati

Carlo Giacobini, direttore responsabile di HandyLex.org

Testo pubblicato su autorizzazione del sito HandyLex.org.

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