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Persone con disabilità

A cura di Ledha

Archivio notizie

13/06/2007

Congedo parentale

Nuova sentenza della Corte Costituzionale.

CONGEDO RETRIBUITO DI DUE ANNI

(Art 80, c.2 Legge 23/12/2000 n.388 - art 42, c5 e Art 45 D.Legs n. 151 del 26/3/2001)

  1. Il lavoratore dipendente, madre o alternativamente padre, anche adottivo o affidatario
  2. Le sorelle o i fratelli conviventi, in caso di scomparsa dei genitori o impossibilità di prestare assistenza al figlio in quanto a loro volta totalmente inabili (Sentenza Corte Costituzionale n. 233, 8 giugno 2005)
  3. I coniugi (Sentenza Corte Costituzionale n.158 del 18 aprile 2007)

hanno diritto a fruire di un congedo retribuito della durata di due anni per assistere il figlio o parente o coniuge disabile grave.

Requisiti

Per minorenne: il congedo può essere concesso anche quando uno dei genitori non ne abbia diritto, perché ad esempio non lavora
Per maggiorenne: il richiedente la prestazione deve prestare assistenza in via continuativa ed esclusiva se non è convivente
Non è concesso il congedo richiesto per un disabile lavoratore (Circ. INPS 133/2000 e 138/2001).

Durata

Il congedo decorre dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro e comunque entro 60 giorni dalla richiesta.

E' della durata massima di 2 anni per ogni persona handicappata, richiedibile nella vita lavorativa di ogni soggetto avente diritto.
Questo periodo però è comprensivo dei permessi ex Lege 53/2000 art.4 c.2: congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari.
Ciò significa che se si è già usufruito in parte di un tipo di congedo, si potrà usufruire dell'altro tipo solo nella misura rimanente concorrente al periodo complessivo di 2 anni.

I due anni sono frazionabili, senza limiti temporali e possono essere richiesti alternativamente da entrambi i genitori.

Durante il godimento di questo beneficio non è però possibile usufruire dei permessi ex art.33 L.104/92

Misura della prestazione

Il congedo viene retribuito con una "indennità" corrispondente all'ultima retribuzione ed è coperta da contribuzione figurativa. Queste spettano fino all'importo complessivo massimo di € 36.151.98/annue da rivalutare (Circ. INPS 64/2001).

Con circolare n 85/2002, l'INPS ha fornito le istruzioni in merito alla modalità di accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario fruito da genitori o fratelli e sorelle di soggetti portatori di handicap grave.

Per l'INPDAP il congedo non produce effetto ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima; mentre non è valutabile ai fini del TFR e trattamento di fine servizio (Informativa INPDAP n.30 21/7/2003).

Domanda

a cura del Servizio Legale LEDHA

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