Il Tar boccia la delibera del Comune di Milano sulla compartecipazione
"È illegittimo chiedere alle persone con disabilità di dare fondo ai propri risparmi per pagare le spese di assistenza". Lo ha stabilito il tribunale amministrativo. Rasconi (Ledha Milano): "Questa sentenza non è una sorpresa"
È illegittimo chiedere alle persone con disabilità di dare fondo ai propri risparmi per pagare le spese di assistenza. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale di Milano (TAR) per la Lombardia accogliendo un ricorso presentato dall’amministratore di sostegno di una giovane con disabilità e con il supporto di Ledha Milano e Anffas Milano. La sentenza annulla parte della delibera del Comune di Milano (approvata con la Dgc 2496/2015) in cui si prevede che “nel caso in cui l’utente possieda beni immobili oltre la cifra di 5mila euro, l’amministratore comunale differirà l’intervento fino a che queste risorse, impiegate per il sostegno all’utente in forma privata, non si saranno ridotte all’importo di 5mila euro”.
In altre parole: il Comune di Milano (così come diversi altri comuni lombardi) chiede alle persone con disabilità e ai loro familiari di “consumare” i propri risparmi, prima di intervenire con l’erogazione di servizi sociali e sociosanitari. Per i giudici “tale disposizione si pone in contrasto con la normativa sovraordinata”, ovvero quella regionale e nazionale. La normativa regionale e quella statale, infatti, stabiliscono chiaramente che non solo l’accesso “ma anche la compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie e sociali devono essere stabiliti avendo come base la disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente, l’ISEE (Dpcm. n. 159/2013) .[…] Deve quindi escludersi che il reddito dell’assistito ai fini dell’accesso e ai fini della determinazione della compartecipazione alla spesa possa essere definito dal Comune avendo per oggetto elementi diversi”.
Anche il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi esprime la sua completa adesione al dettato della sentenza, che esclude in modo inequivocabile la sussistenza di una “potestà di deroga” in capo ai Comuni. L’avvocato Laura Abet evidenzia come questa sentenza esprima in modo incontrovertibile che i regolamenti comunali che pur apparentemente recepiscono il Dpcm. n. 159/2013 ma non ne danno corretta applicazione, poiché introducono una limitazione all’intervento comunale del tutto estranea al testo normativo del medesimo Dpcm, sono dichiarati illegittimi. “In nessuna parte del decreto, infatti, è previsto un meccanismo simile a quello che molti Comuni pretendono di adottare: vale a dire 'consumare' tutte le proprie sostanze fino al valore di 5mila euro, soglia al di sotto della quale si giustifica e si prevede la possibilità dell’intervento comunale a sostegno del pagamento della retta. L’invito a leggere attentamente i regolamenti comunali, è quindi d’obbligo”, commenta Laura Abet.
“Noi siamo soddisfatti per l’esito di questa sentenza che non è per noi una sorpresa e non dovrebbe cogliere di sorpresa nemmeno il Comune -commenta Marco Rasconi, presidente di Ledha Milano-. Fin dai mesi successivi all’emanazione della delibera, abbiamo più volte fatto rilevare al Comune che questa non era rispondente al dettato normativo. Abbiamo avuto più incontri sul tema ma siamo dovuti arrivare ad una sentenza. È quindi tempo che Milano si doti finalmente di un regolamento comunale unico per la compartecipazione alla spesa e cessi la prassi di trattare questo argomento all’interno di singole delibere senza un approccio coerente. Ledha Milano su questo punto è pronta a fare la sua parte e auspico che il Comune voglia fare altrettanto tenendo anche conto che un regolamento redatto dal Comune di Milano sul tema della compartecipazione alla spesa sarebbe un punto di riferimento non solo per il territorio milanese ma anche per tutta la regione”.